VIA
MARGARITONE, 32 - 52100 AREZZO
AREZZO, 24 Ottobre 2005
ALLE AZIENDE ESERCENTI
L’ATTIVITA DI MOLITURA
DELLE OLIVE ASSOCIATE
LORO SEDI
OGGETTO. CIRCOLARE AGEA del 13.10.2005 PROT. ACIU 2005.619 –
NUOVI OBBLIGHI PER I
FRANTOI.
Con la variazione della normativa comunitaria, relativa all’aiuto alla produzione di olio, passata da aiuto in relazione alla produzione del prodotto, ad aiuto disaccoppiato in relazione alla superficie coltivata, sono venuti meno CON EFFETTO 31.10.2005 tutti gli adempimenti correlati ed anche quelli relativi alla rilevazione statistica della produzione di olio.
L’Agea,
con Circolare 13 ottobre 2005 ACIU 619 ha imposto a tutti i
frantoi l’obbligo di comunicare entro il termine del giorno 10 del mese
successivo il riepilogo dell’attività di molitura svolta.
Dal momento che l’emanazione della
circolare, e l’imposizione dell’obbligo di comunicazione, è avvenuto a campagna
già cominciata, la circolare ha previsto che l’invio
comulativo dei dati dall’inizio dell’attività di molitura fino al 31/12/2005
avvenga con una unica comunicazione entro il 10
Gennaio 2006,-
In particolare i Frantoi dovranno fornire i seguenti dati:
1)
totale olive entrate (in Kg),
2)
totale olive molite (in Kg);
3)
totale
olive molite di produzione del frantoio (in Kg)
4)
totale
olive molite acquistate dal frantoio (in Kg)
5)
totale
olio ottenuto (in Kg);
6)
totale
olio restituito ai produttori/acquirenti delle olive (in Kg);
7)
totale
sansa ottenuta (in kg);
8)
totale
sansa ceduta al frantoio (in Kg);
9)
totale
sansa ritirata dai produttori/acquirenti delle olive in (Kg);
10)lettura contatore inizio mese;
11)lettura contatore fine mese;
12)numero ore attività lavorativa nel mese;
L’Agea si riserva di fornire ulteriori precisazione,
in merito alle modalità operative con una successiva circolare.
Si consiglia pertanto provvedere alla rilevazione dei dati in modo da essere preparati al momento dell’invio dei dati richiesti.
Si
ritiene che al momento, non essendovi stata alcuna disposizione legislativa in
merito, che tale richiesta non abbia
una copertura normativa e non sia pertanto corretta.
Com’e
noto infatti il 31 Ottobre 2005 cessano di avere efficacia i regolamenti
comunitari che disciplinavano il regime di aiuto alla produzione e prevedevano
per i frantoio che LIBERAMENTE E VOLONTARIAMENTE si assoggettavano al
regime e richiedevano il riconoscimento ai sensi Reg. CEE 2261/84
determinati obblighi di
comunicazione, e la tenuta di una
specifica contabilità.
Per
i frantoi che al contrario non
richiedevano alcun riconoscimento non
è mai stato istituito alcun obbligo.
Dal momento che i frantoi, per anni, hanno dovuto subire l’aggravio di una contabilità, complicata e puntigliosa con sanzioni per ogni minimo errore, senza vedersi riconoscere alcunchè, né per i costi amministrativi che tale contabilità aggiuntiva richiedeva né per l’acquisto di attrezzature richieste esclusivamente per tale fine.
Si ritiene pertanto, pur condividendo l’utilità della rilevazione statistica dei dati, che la richiesta effettua da Agea debba quantomeno riconoscere una remunerazione al frantoio per l’attività che gli viene richiesta.
In attesa di fornire ulteriori precisazioni in merito si inviano cordiali saluti.
Cordiali saluti
Il Presidente
Rag. G.Milighetti