VIA
MARGARITONE, 32 - 52100 AREZZO
Aderente a
FRANTOIANI D'ITALIA
(Assoc. Nazionale Riconosciuta con D.M. MIPAF
Del 10/05/2001 pubb.
Nella G.U del 18/09/2001)
AREZZO, 24/09/2003
CIRCOLARE
03/2003
OGGETTO:
commercializzazione olio – regg- cee 1019/2002
Come
ormai noto (vedi nostra circolare DEL 28-5-2003) Per la prossima campagna i frantoi potranno vendere l’olio solo in
confezioni chiuse ermeticamente ed etichettate.
A
questo proposito si ricorda. in particolare ai
frantoio che inizieranno l’attività di condizionamento e/o
imbottigliamento dell’olio per la prima volta nella prossima campagna, di
verificare che l’autorizzazione sanitaria del frantoio consenta anche
l’attività di condizionamento e/o imbottigliamento degli oli.
Nel
caso che, a suo tempo, la prescritta
autorizzazione sanitaria, sia stata richiesta ed ottenuta per la sola attività
di molitura delle olive, è necessario
chiedere l’ampliamento all’ attività di condizionamento/imbottigliamento con
domanda da presentare al Sindaco del Comune prima dell’inizio della stessa.
Si
ribadisce inoltre che per la vendita al consumatore finale gli oli devono
essere contenuti in recipienti della capacità massima di 5 litri, ermeticamente
chiusi ed etichettati
A
questo proposito si forniscono alcuni fac-simili di etichetta che soddisfano i requisiti richiesti dalla
vigente normativa.
Etichetta tipo n. 1 –
Frantoio che imbottiglia olio prodotto nel proprio
opificio per conto di una azienda
agricola.
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici Aziedna
Agricola IL GIARDINO LOC.
COLLI - 52040 CIGGIANO (AR) Prodotto imbottigliato da Frantoio
“frangibene” via delle Olive, 1 – Arezzo Contenuto
0,750 l da non disperdere
nell’ambiente Da
consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aa Conservare
lontano dalla luce e da fonti di calore |
Etichetta tipo n. 2 –
Frantoio che imbottiglia olio prodotto nel proprio
opificio derivante da olive
acquistate o proprie
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici Prodotto
e imbottigliato da Frantoio
“vecchie macine” via delle Olive, 1 – Arezzo Contenuto
0,750 l non disperdere
nell’ambiente Da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aa Conservare
lontano dalla luce e da fonti di calore |
Etichetta tipo n. 3 –
Frantoio che imbottiglia olio I.G.P prodotto nel proprio
opificio derivante da olive
acquistate o proprie
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici “TOSCANO” Indicazione G geografica Potetta Campagna 2003 Prodotto
e imbottigliato da Frantoio
“frangibene” via delle Olive, 1 – Arezzo Contenuto
0,750 l da non disperdere nell’ambiente Da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aa Conservare
in luogo asciutto lontano dalla luce e da fonti di calore (marchio certificazione delle produzioni IGP) n° codice o nome organismo
di controllo |
Etichetta tipo n. 4 – Frantoio
che imbottiglia olio I.G.P prodotto nel proprio
opificio per conto di una azienda
agricola.
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici “TOSCANO” Indicazione G geografica Potetta Campagna 2003 Aziedna
Agricola IL GIARDINO LOC.
COLLI - 52040 CIGGIANO (AR) Prodotto imbottigliato da Frantoio
“frangibene” via delle Olive, 1 – Arezzo Contenuto
0,750 l da non disperdere nell’ambiente Da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aa Conservare
in luogo asciutto lontano dalla luce e da fonti di calore (marchio certificazione delle produzioni IGP) n° codice o nome organismo
di controllo |
Etichetta tipo n. 5 –
Frantoio che imbottiglia olio prodotto nel proprio
opificio per conto di una azienda
agricola OLIO
ITALIANO
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici ITALIANO Aziedna
Agricola IL GIARDINO LOC.
COLLI - 52040 CIGGIANO (AR) Prodotto imbottigliato da Frantoio
“frangibene” via delle Olive, 1 – Arezzo Cod- alfanumerico di autor. AR 0011 Contenuto
0,750 l da non disperdere
nell’ambiente Da
consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aa Conservare
lontano dalla luce e da fonti di calore |
Etichetta tipo n. 6 –
Frantoio che imbottiglia olio prodotto nel proprio
opificio derivante da olive
acquistate INDICANDO L’ORIGINE
ITALIANA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici “ITALIANO” Prodotto
e imbottigliato da Frantoio
“vecchie macine” via delle Olive, 1 – Arezzo Cod- alfanumerico di autor. AR 0011 Contenuto
0,750 l non disperdere
nell’ambiente Da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aa Conservare
lontano dalla luce e da fonti di calore |
Si riportano ad ogni buon
fine le principali norme sull’etichettatura
Le norme per l’etichettatura
Art.3
L’etichettatura degli oli di
cui all’articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di vendita
conformemente all’art.35 del Regolamento n. 136/66/CEE, reca, in caratteri
chiari e indelebili, l’informazione seguente sulla categoria di oli:
a)
Per l’olio extra vergine di oliva:
<olio d’oliva di
categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici>,
b)
Per l’olio di oliva vergine:
<olio d’oliva ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici>
c)
Per l’olio d’oliva – composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva
vergini:
<olio contenente
esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazionee oli
ottenuti direttamente dalle olive>,
d)
Per l’olio di sansa di oliva:
<olio contenente
esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo
l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive>,
oppure
<olio contenente
esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e di oli
ottenuti direttamente dalle olive>.
Art. 4
1.
La designazione dell’origine può figurare sull’etichettatura unicamente
per l’olio
extra-vergine d’oliva e per
l’olio d’oliva vergine di cui al punto 1, lettera a) e b), del Regolamento n.136/66/CEE,
alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.
Ai fini del precedente
Regolamento, per “designazione dell’origine” si intende l’indicazione di
un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichettatura ad esso acclusa.
2.
La designazione dell’origine è possibile a livello regionale per i
prodotti che
beneficiano di una
denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta a
norma del Regolamento
(CE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste.
Negli altri casi, la designazione dell’origine è costituita
dall’indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo.
3.
Non sono considerati come una designazione dell’origine soggetta alle
disposizioni
del presente regolamento il
nome del marchio o dell’impresa, la cui domanda di registrazione sia stata
presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o al
più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al Regolamento CEE n. 40/94.
4.
Per le impostazioni da un paese terzo, la designazione dell’origine è
disciplinata
dagli articoli da 22 a 26
del Regolamento
CEE n. 2913/92.
5.
La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o la Comunità
corrisponde alla zona
geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il
frantoio nel quale è stato estratto l’olio.
Qualora le olive siano state
raccolte in uno Stato membro o un Paese terzo diverso da quello in cui è
situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione
dell’origine comporta la dicitura seguente: “Olio extra-vergine di oliva
ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da
olive raccolte in (designazione della Comunità o dello Stato membro
interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)”.
6.
Nel caso di tagli di oli extra-vergini d’ oliva o di oli d’oliva
vergini provenienti in
misura superiore al 75% da
uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo
comma, può essere l’origine prevalente, seguita dall’indicazione della
percentuale minima, pari o superiore al 75%, che proviene effettivamente da
tale origine prevalente.
Art. 5
Tra le indicazioni
facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio di cui all’articolo
1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette
rispettivamente ai seguenti obblighi:
a)
L’indicazione “prima spremuta a freddo” è riservata agli oli d’oliva vergini o
extra-vergini ottenuti a meno di 27° C con una prima spremitura meccanica della
pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse
idrauliche;
b)
L’indicazione “estratto a freddo” è riservata agli oli d’oliva vergini o
extra-vergini ottenuti a meno di 27° C con un processo di percolazione o
centrifugazione della pasta d’olive;
c)
Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare,
esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi dal Regolamento CEE n. 2568/91;
d)
L’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare
unicamente se accompagnata dalla menzione,in caratteri delle stesse dimensioni
e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e
dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del Regolamento (CE) n. 2568/91.
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Cordiali
Saluti
Rag.
G. Milighetti