VIA
MARGARITONE, 32 - 52100 AREZZO
Aderente a
FRANTOIANI D'ITALIA
(Assoc. Nazionale
Riconosciuta con D.M. MIPAF
Del 10/05/2001 pubb.
Nella G.U del 18/09/2001)
AREZZO, 09 Agosto 2002
Circ.
/2002
ALLE AZIENDE ESERCENTI
L’ATTIVITA DI MOLITURA
DELLE OLIVE
LORO SEDI
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OGGETTO. Regg. Cee 1019/2002 del 13 Giugno 2002.
La commissione delle Comunità europee
ha emanato il regolamento in oggetto con nuove norme per la
commercializzazione dell’olio di oliva.
Con il suddetto regolamento, fra le altre cose, si
apportano modifiche alle regole per la etichettatura e vengono imposte confezioni standard per la
vendita al consumatore finale in imballaggi della capacità massima di cinque
litri ed ermeticamente chiusi.
Per quanto concerne le norme sull’etichettatura
dell’olio d’oliva, viene stabilito
l’indicazione in etichetta in caratteri chiari e indelebili delle seguenti
informazioni sulla categoria dell’olio:
1)
per
l’olio extra vergene di oliva: “ Olio
extravergine di oliva: olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
2)
per l'olio di oliva vergine: "olio d'oliva ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici";
3)
per l'olio di oliva - composto da oli
d'oliva raffinati e da oli d'oliva
vergini: "olio
contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di
raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive";
4)
per l'olio di sansa di oliva: "olio
contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto
dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive",
oppure "olio contenente esclusivamente oli provenienti dal
trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive".
La designazione dell’origine, può figurare in
etichetta unicamente per:
-
olio
extravergine di oliva;
-
olio
di oliva vergine;
allorché ricorrono le seguenti condizioni:
a livello regionale:
per gli oli che beneficiano di una denominazione di
origine protetta (D.O.P.) o di una indicazione geografica protetta (I.G.P.) a
norma del reg. CEE nr. 2081/92.
Negli altri casi
la designazione dell’origine è costituita dalla indicazione di uno stato
membro della CEE o della Comunità o di un paese extra comunitario.
Il nome del marchio o dell’impresa non sono considerate designazione d’origine solo nel caso in cui in conformità con la direttiva 89/104/CEE sia stata presentata domanda di registrazione del nome o del marchio entro il 31.12.1998 o a norma del regolamento CEE 40/94 entro il 31/5/2002.
La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la
Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state
raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
Nel caso che le olive siano state raccolte in uno stato diverso da
quello in cui è ubicato il frantoio nel quale
è stato estratto l’olio la designazione dell’origine comporta la
seguente dicitura: "Olio (extra) vergine di oliva
ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da
olive raccolte in (designazione della Comunità, o dello Stato membro o del
paese interessato)".
Nel caso di tagli di oli extra
vergini di oliva o di oli di oliva vergini
provenienti in misura superiore al 75% da
uno stesso Stato membro o dalla
Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo
comma, può essere indicata l'origine
prevalente, seguita dall'indicazione della
percentuale minima, pari o
superiore al 75%, che proviene
effettivamente da tale origine prevalente.
Per la indicazione della denominazione
di origine, é obbligatorio aver ricevuto il riconoscimento dell’impianto di
condizionamento ed essere in possesso del numero di identificazione
alfanumerico dell’impianto stesso, da riportare nella etichetta.
INDICAZIONI
FACOLTATIVE
Tra le indicazioni facoltative che possono
figurare sull'etichetta di un olio
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle
citate nel presente articolo sono
soggette rispettivamente ai seguenti
obblighi:
a) l'indicazione "prima spremitura a
freddo" è riservata agli oli d'oliva
vergini o extra vergini ottenuti a meno di
27 °C con una prima spremitura
meccanica della pasta d'olive, con un
sistema di estrazione di tipo
tradizionale con presse idrauliche;
b) l'indicazione "estratto a
freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o
extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con
un processo di percolazione o
centrifugazione della pasta d'olive;
c) le indicazioni delle caratteristiche
organolettiche possono figurare,
esclusivamente se sono basate sui risultati
di un metodo d'analisi previsto
dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità
massima può figurare unicamente
se accompagnata dalla menzione, in caratteri
delle stesse dimensioni e nello
stesso campo visivo, dell'indice dei
perossidi, del tenore in cere e
dell'assorbimento nell'ultravioletto,
stabiliti a norma del regolamento (CE)
n. 2568/91.
Se è riportata
nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli
extravergini di oliva e di oli vergini
di oliva, in una miscela di olio
d'oliva e di altri oli
vegetali, attraverso termini, immagini o simboli
grafici, la denominazione
di vendita della miscela in questione è la seguente:
"Miscela di
oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio
d'oliva", seguita immediatamente dall'indicazione
della percentuale di olio
d'oliva nella miscela.
La presenza dell'olio
d'oliva può essere indicata nell'etichetta delle miscele
di cui al primo comma
attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la
percentuale di olio
d'oliva è superiore al 50%.
Ad eccezione dei casi previsti dai
regolamenti specifici relativi a taluni
prodotti contenenti olio d'oliva, se è
riportata nell'etichetta, al di fuori
della lista degli ingredienti, la presenza
di olio d'oliva in un prodotto
alimentare diverso da quelli indicati sopra,
attraverso termini,
immagini o simboli grafici, la denominazione
di vendita del prodotto
alimentare è seguita direttamente
dall'indicazione della percentuale di olio
d'oliva aggiunto, rispetto al peso netto
totale del prodotto alimentare.
L'indicazione della percentuale di olio di
oliva aggiunto rispetto al peso
netto totale del prodotto alimentare può
essere sostituita dalla percentuale
di olio d'oliva aggiunto rispetto al peso
totale delle materie grasse, con
l'aggiunta dell'indicazione:
"percentuale di materie grasse".
3. In caso di presenza di olio di sansa
d'oliva, si applicano mutatis mutandis
le regole sopra indicate, sostituendo i
termini "olio d'oliva" con i termini "olio di
sansa di oliva".
La disposizione sulla commercializzazione dell’olio
d’oliva, intervengono pesantemente nella
tradizionale conduzione del frantoio, esse infatti stabiliscono:
“Gli oli di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati
in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di
chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano
un'etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6.
Tuttavia, per gli oli
destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività
simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi
superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.”
Con questa disposizione, per il rinvio della quale la nostra associazione ha gia iniziato una battaglia, viene posta una ulteriore barriera alla vendita dell’olio all’interno dei frantoi.
In tutti i frantoi, molto olio extravergine di oliva, viene venduto al consumatore finale, durante la campagna di molitura con soddisfazione dei produttori, dei frantoiani ma soprattutto con soddisfazione del cliente che vede l’olio sgorgare dal separatore riempiendo il proprio recipiente, molte spesso contenitori in acciaio inox della capacità da 20 a 100 litri, con la sicurezza della genuinità assoluta del prodotto.
La disposizione in commento del reg. CEE, nella parte in cui stabilisce in 5 litri la capacità massima degli imballaggi rischio di rompere gli equilibri commerciali fino ad ora raggiunti.
Infatti per il consumatore finale, abituato ad approvvigionarsi del suo fabbisogno di olio per l’intera annata, dovrà essere consegnato il prodotto in vari recipienti da 5 litri, con aggravio dei costi di imballaggio e con successivo maggior costo per i comuni per le operazioni di smaltimento.
Infatti per rispettare questa normativa, il produttore, o il frantoio per esso, dovrà preventivamente dotarsi di un congruo numero di contenitori, per commercializzare il prodotto, e i comuni avranno l’onere di smaltire detti imballaggi dopo che l’utente finale finito il prodotto li avrà gettati nei cassonetti per i rifiuti.
Si rende, a nostro avviso, necessaria una interpretazione a livello nazionale, che consenta, la commercializzazione, nel solo luogo di produzione (frantoio), dell’olio extravergine di oliva e dell’olio vergine di oliva, preimballati in contenitori con capacità fino a 100 litri.
Si resta in attesa di conoscere il parere dei frantoiani sulla normativa e su una eventuale battaglia da intraprendere in tal senso a mezzo fax al nr. 0575-20098 o per posta elettronica all’indirizzo: frantoiani@frantoiani.it ovvero tramite internet al sito www.frantoiani.it “FORUM” ovvero per posta ordinaria.
NOTIZIE
DI CARATTERE SINDACALE
Si comunica che il giorno 11 Settembre 2002 in Bari nell’ambito della Fiera del Levante alle ore 15,30 si terrà un convegno della nostra associazione con l’intento di discutere anche di questi problemi.
Al convegno al quale parteciperanno tutti gli organismi coinvolti nelle problematiche della categoria è prevista anche la partecipazione del Ministro per le Politiche Agricole Gianni Alemanno al quale verranno presentate le richieste dei frantoiani.
Questa Associazione stà organizzando un pulman per raggiungere la suddetta località nei giorni 10 / 11 o 11/12 ( a seconda della disponibilità dei posti in albergo) per la partecipazione al convegno.
I frantoiani interessati sono pregati di prenotarsi per fax allo 0575-20098, per E-MAIL a frantoioni@frantoiani.it o lasciando un messaggio alle segreteria dello studio Milighetti e Pierini di Arezzo ai numeri tel. O575-26296/28203.
Il costo sarà suddiviso fra tutti i partecipanti
Per gli accompagnatori, (mogli, figli, ecc. ) sono previste escursioni ad Alberobello e alle grotte di Castellana)
Il pulman verrà organizzata al raggiungimento minimo di 35 partecipanti,
SI RICORDA CHE NEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE
e’ possibile leggere e scaricare il testo integrale della normativa commentata
cordiali saluti
Il Presidente
(Rag. Giuseppe Milighetti )